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Basi
legali
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Legge
della scuola 1990:
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art.
25 - 41 - 42 - 43 - 44
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Reg.
di applicazione LS 1992:
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art.
63 - 64 - 67 - 71
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Regolamento
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Capitolo
I:
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ASSEMBLEA
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Art.
1
Scopo
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L'Assemblea
dei genitori ha lo scopo di
partecipare alla vita
dell'Istituto scolastico al fine
di perseguire le finalità
espresse dall'art. 2 della Legge
della Scuola, senza interferire
nelle competenze già
delegate ad altre istanze.
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Art.
2
Composizione
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L'Assemblea
del genitori è la riunione
di tutti i detentori
dell'autorità parentale
sugli allievi iscritti
all'Istituto di Vacallo.
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Art.
3
Compiti
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L'Assemblea
dei genitori:
a) approva il proprio regolamento
ed eventuali sue modifiche;
b) formula all'attenzione degli
altri organi dell'Istituto le
richieste del genitori;
c) favorisce i rapporti fra le
diverse componenti della
scuola;
d) esprime l'opinione dei
genitori nelle consultazioni;
e) delibera sugli oggetti che le
leggi e le disposizioni di
applicazione le deferiscono;
f) promuove iniziative per
approfondire la conoscenza dei
vari problemi inerenti le scuole
e collabora nell'attività
culturale e sociale
dell'Istituto;
g) approva il rendiconto
finanziario;
h) elegge il presidente del
giorno, il Comitato, gli
scrutatori e nomina due revisori.
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Art.
4
Riunioni
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L'assemblea
ordinaria si riunisce entro due
mesi dall'inizio dell'anno
scolastico con un preavviso di
almeno 10 giomi. I lavori
assembleari sono diretti da un
presidente del giorno.
L'assemblea si riunisce in forma
straordinaria su richiesta del
Comitato o di almeno 30 membri.
L'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria è valida se
sono presenti almeno 1/5 del
membri. Essa può essere
riconvocata lo stesso giorno,
senza limiti di presenza.
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Art.
5
Trattande
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Il
Comitato fissa le trattande
all'ordine del giorno e prepara
le liste dei presenti.
L'assemblea ordinaria comprende
in ogni caso:
a) l'elezione del presidente del
giorno, del comitato e dei
revisori;
b) l'approvazione del rendiconto
finanziario.
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Art.
6
Deliberazioni
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L'assemblea
delibera unicamente le trattande
all'ordine del giorno.
Le decisioni sono prese a
maggioranza semplice dei membri
presenti aventi diritto di voto,
ivi incluso il Comitato. In caso
di parità decide il voto
del presidente del giorno.
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Art.
7
Diritto di voto
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Ogni
detentore dell'autorità
parentale ha diritto a un voto,
indipendentemente dal numero dei
figli che frequentano l'Istituto.
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Art.
8
Espressione del voto
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Di
regola il voto è espresso
in forma palese.
Su richiesta anche di un solo
membro, le elezioni dovranno
essere effettuate a scrutinio
segreto.
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Art.
9
Elezioni
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Le
candidature dei membri del
Comitato devono essere presentate
al presidente uscente prima
dell'assemblea o all'inizio della
trattanda al presidente del
giomo. I candidati devono
dichiarare l'accettazione della
candidatura.
Sono eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità,
decide il sorteggio.
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Capitolo
II:
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COMITATO
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Art.
10
Composizione
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Il
Comitato è l'organo
esecutivo dell'Assemblea dei
genitori e la rappresenta verso i
terzi. Il Comitato è
composto di 9 membri.
Ogni ordine di scuola è
rappresentato da almeno 3
membri.
I membri del Comitato rimangono
in carica 1 anno e sono
rieleggibili.
Nel suo interno, elegge il
presidente, il segretario e il
cassiere.
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Art.
11
Compiti
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Il
Comitato:
- convoca le assemblee;
- formula proposte da sottoporre
all'Assemblea;
- attua le decisioni prese
dall'Assemblea;
- rende conto all'Assemblea
dell'attività svolta;
- designa i propri rappresentanti
negli organi scolastici aperti ai
genitori.
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Art.
12
Presidente
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Il
presidente:
- convoca le riunioni del
Comitato;
- dirige e coordina
l'attività del Comitato.
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Art.
13
Deliberazioni
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Il
Comitato può deliberare se
sono presenti almeno 5 membri e
le decisioni sono prese a
maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità decide
il voto del presidente.
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Capitolo
III:
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ALTRE
DISPOSIZIONI
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Art.
14
Finanziamento
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Le
finanze sono amministrate dal
Comitato, il quale
presenterà un rendiconto
annuale all'assemblea ordinaria.
Le firme sono congiunte a due tra
cassiere, presidente o
segretario.
Le entrate sono costituite da
contributi volontari dei genitori
e del Comune di Vacallo, da
proventi di attività varie
e da donazioni. Le stesse
serviranno per adempiere ai
doveri dell'Assemblea e per
svolgere le attività in
sintonia con i propri scopi.
L'Assemblea risponde nei
confronti di terzi solo
limitatamente al proprio
patrimonio; è pertanto
esclusa la responsabilità
personale dei genitori.
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Art.
15
Scioglimento
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L'Assemblea
dei genitori può essere
sciolta da un'assemblea
appositamente convocata a tale
scopo con un preavviso di un
mese. Vaigono le disposizioni di
questo regolamento per quanto
riguarda le presenze e le
modalità di voto.
In caso di scioglimento, i fondi
verranno devoluti all'Istituto.
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Approvato
dall'assemblea
del 17 marzo 1997
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Visto
e approvato dall'Ispettrice SI di
circondario
in data 9 aprile 1997
Visto e approvato dall'Ispettore
SE di circondario
in data 2 aprile 1997
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